Art. 9.
(Potestà regolamentare).

      1. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, fatti salvi la possibilità di delega alla regione e il conferimento a quest'ultima di materie di competenza statale esclusiva ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
      2. La potestà regolamentare spetta alla regione in ogni altra materia non prevista al comma 1.